Sacchi per asporto merci: entrata in vigore delle sanzioni
Si ricorda che con l'entrata in vigore il 21 agosto 2014 del "decreto competitività", entrano anche in vigore le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1, lett. d), del DM 18 marzo 2013, per "commercializzazione" deve intendersi "l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita".


il Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 2013 ("Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci" consente la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie (tra parentesi la dicitura che deve essere obbligatoriamente riportata sul sacchetto):

• sacchi monouso, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 ("Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici);

• sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui al primo punto che abbiano maniglia esterna con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare");

• sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui al primo punto che abbiano maniglia interna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare").

È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.


La violazione delle disposizioni concernenti la commercializzazione dei sacchetti di plastica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchetti ovvero un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.